13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il regolamento recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007; Visto il regolamento recante «Ordinamento ed organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, ed in particolare l’art. 4, comma 5, ai sensi del quale presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è istituito un organismo collegiale permanente, c.d. CISR Tecnico, per l’espletamento, a supporto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di attività di istruttoria, di approfondimento e di valutazione anche con riferimento a specifiche situazioni di crisi; Vista la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013, che ha definito, in un contesto unitario, l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali; Considerato l’attuale quadro legislativo, improntato alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi: della prevenzione degli eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell’elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici; della preparazione e della risposta nei confronti di eventi cibernetici; Considerato che sul richiamato quadro legislativo è intervenuto l’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, che ha attribuito al CISR funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale; Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare, anche nelle more del recepimento, entro il 9 maggio 2018, della citata direttiva (UE) 2016/1148, la predetta architettura istituzionale alla luce delle previsioni recate dall’art. 7bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, così da ricondurre a sistema e unitarietà le diverse competenze coinvolte nella gestione della situazione di crisi, in relazione al grado di pregiudizio alla sicurezza della Repubblica e delle Istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; Serie generale - n. 87 Ritenuto in tale quadro di procedere, altresì, ad una razionalizzazione e semplificazione della predetta architettura istituzionale, prevedendo che le funzioni di coordinamento e raccordo delle attività di prevenzione, preparazione e gestione di eventuali situazioni di crisi di natura cibernetica siano attestate presso strutture che assicurino un più diretto ed efficace collegamento con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all’adozione di un nuovo provvedimento che sostituisca il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013; Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; Dispone: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario e integrato, l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi. 2. I soggetti compresi nell’architettura istituzionale di cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già attribuite dalla legge a ciascuno di essi. 3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con il presente decreto persegue la piena integrazione con le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché con quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell’interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa civile, e quelle della protezione civile. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei ministri; b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’art. 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124; c) «CISR tecnico»: l’Organismo di supporto al CISR di cui all’art. 5; — 2 —

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