13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile;
5. Africa sub-sahariana.
2) Nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, tali
gruppi facilitano e istruiscono il lavoro del CICS tramite
approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti.
3) Ciascun gruppo individuerà al proprio interno un
coordinatore, responsabile della convocazione delle riunioni, di stabilirne il piano di lavoro e di riferire sull’andamento al CICS. La prima riunione di ciascun gruppo
di lavoro è convocata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale entro tre mesi dalla
presente delibera.
4) La partecipazione a ciascun gruppo è aperta, a livello di Vice Ministro, sottosegretario o funzionario di
livello dirigenziale, alle amministrazioni dello Stato i cui
titolari compongono il CICS e alle altre aventi competenza nelle materie trattate.
Roma, 23 marzo 2017
Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO
17A02646
DELIBERA 23 marzo 2017.
Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio,
da destinare alla costituzione del fondo di garanzia per i
prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. (Delibera
n. 4/2017).
Serie generale - n. 87
bilita dal Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo nel limite di 50 milioni di euro, è destinata
a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 22,
comma 4;
Visto l’art. 22, comma 1, della legge n. 125/2014, secondo cui, nell’ambito delle finalità della predetta legge,
la Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
Visto l’art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014, secondo cui la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. può
destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero
dell’economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in
regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici
o internazionali, previo parere favorevole del Comitato
congiunto per la cooperazione allo sviluppo;
Visto il decreto 28 settembre 2016 del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che
determina i criteri e le modalità per l’effettuazione delle
operazioni di cui all’art. 5, comma 7, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326;
Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra
il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell’art. 22, comma 4, della
legge n. 125/2014;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Delibera:
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo unico
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (la «legge
n. 125/2014») recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
Visto l’art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014, secondo cui il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione
allo sviluppo, su proposta del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, autorizza la società
Cassa depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o
enti pubblici di Stati di cui all’art. 2, comma 1, nonché a
organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito
presso di essa ai sensi dell’art. 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227;
Visto l’art. 8, comma 1-bis, primo periodo, della legge
n. 125/2014, introdotto dall’art. 1, comma 622, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui una quota del
fondo rotativo di cui al comma 1 del suddetto art. 8, sta-
1. La quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui
all’art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014, da destinare alla costituzione del fondo di garanzia previsto dal
comma 1-bis del medesimo articolo per i prestiti concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 22,
comma 4, è stabilita nella misura di 50 milioni di euro
a valere sul sottoconto di cui all’art. 8, comma 1 della
predetta legge. Le disponibilità per crediti concessionali
sul predetto fondo rotativo fuori bilancio sono ridotte di
pari importo.
2. La quota di cui al comma l, confluisce in un sottoconto, appositamente creato, denominato «sottoconto
fondo di garanzia ex art. 8».
Roma, 23 marzo 2017
Il Segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO
17A02647
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