13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ne autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti
chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell’art. 3,
comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall’origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte
dell’esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito
dall’Agenzia.»;
Considerato quanto dichiarato dall’Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto
intercorrente tra i decreti di individuazione dell’Agenzia
del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero
dell’economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente
fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4
del decreto ministriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle Finanze presuppongono un accertamento dell’Agenzia del demanio,
tenuta a fornire la relativa certificazione, affinché il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza,
unità già facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge
n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei
dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei
medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Ciò,
anche al fine di evitare che particelle non valutate nella
stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo,
per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;
Vista la nota dell’Agenzia del demanio del 14 dicembre 2016 prot. n. 2016/17062/DGP-SOT, con la quale
è stata trasmessa la certificazione prot. n. 2016/16941/
DGP-SOT ( di seguito «la certificazione») del direttore
dell’Agenzia del demanio, allegata al presente decreto,
completa dell’elenco, parte integrante della medesima, di
13 (tredici) beni immobili già conferiti al Fondo, redatta
ai sensi dell’art. 4;
Visto che con la presentazione della certificazione è
stata accertata da parte dell’Agenzia del demanio la necessità di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprietà del Fondo,
anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;
Visto, altresì, il verbale dell’incontro tenutosi il 6 dicembre 2016 tra l’Agenzia del demanio e BNP Paribas
REIM SGR p.A., in qualità di gestore del Fondo, per definire l’elenco allegato alla certificazione e recepito nella
stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo
trasferiti e/o apportati al Fondo;
Serie generale - n. 87
Considerato che per le unità immobiliari di cui alla
certificazione costituente l’allegato al presente decreto,
si rende pertanto necessaria l’emanazione di un decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze
di cui al menzionato art. 4;
Considerato che l’attività dell’Agenzia ha riguardato
altresì le porzioni di due immobili siti in Brescia e Belluno a suo tempo trasferite ma non ricomprese nella valutazione dell’esperto indipendente e, in accordo con la
proprietà, non inserite nel perimetro meglio identificato
ai sensi dell’art. 4;
Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che
l’accertamento all’interno del perimetro delle suddette
porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di
individuazione dell’Agenzia del demanio e meglio identificate nell’elenco allegato non comporta modifiche al
valore del compendio a suo tempo trasferito»;
Preso atto di tale certificazione, redatta dall’Agenzia
del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto all’art. 4, tenendo conto delle
valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto
o trasferimento;
Decreta:
Gli immobili di proprietà del Fondo Patrimonio Uno,
di cui alla certificazione dell’Agenzia del demanio prot.
n. 2016/16941/DGP-SOT, trasferiti al medesimo in forza
dell’art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e
dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al presente
decreto.
Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei
conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2017
p. Il direttore generale del Tesoro: VIGLIOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2017
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1,
Economia e finanze, foglio n. 247
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