All'irrogazione della
sanzione
provvede
il
Ministero
delle
comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto
alla
commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1. Il Centro
trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva
comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a
Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis
relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la
commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei
minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti
e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma
1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi
del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche,
dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i
soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da
parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare
della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto
di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete
INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto
di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario
finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere
informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo
della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento,
in conformita' con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia,
segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle
segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione
di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a
rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi
del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni cosi' acquisite al
Centro.