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Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection
presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. In questo caso il titolare del
trattamento dovrà consultarsi con il responsabile della protezione dei dati, tra le cui responsabilità c’è quella di fornire pareri in merito alle valutazioni d’impatto. Il controllo DP-ID.RA7-02 richiede che il titolare del trattamento si assicuri che la valutazione d’impatto contenga
almeno quanto previsto dal Regolamento. Il controllo DP-ID.RA-7-03 richiede che il titolare
del trattamento, nel valutare l’impatto dei trattamenti, tenga in considerazione l’eventuale
rispetto di codici di condotta ed eventualmente senta il parere degli interessati o dei loro rappresentanti circa i trattamenti. Il controllo DP-ID.RA-7-04 prevede che la valutazione d’impatto venga svolta periodicamente e comunque ogni volta che insorgano variazioni del rischio
associato ai trattamenti. Infine, il controllo DP-ID.RA-7-05 richiede che il titolare del trattamento consulti preventivamente l’autorità di controllo, qualora dalla valutazione d’impatto
risulti che un trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal
titolare per ridurre il rischio. Questi controlli si mappano nella subcategory DP-ID.RA-7 del
Framework, relativa proprio alla valutazione di impatto.
FUNCTION
CATEGORY
IDENTIFY (ID)
Risk Assessment (ID.RA)
SUBCATEGORY
DP-ID.RA-7: Viene effettuata una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
CONTROLLI
DP-ID.RA-7-01: Qualora un tipo di trattamento di dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, consultato il responsabile della protezione dei dati, effettua una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali.
RIFERIMENTI
GDPR
Art. 35(1-5)
DP-ID.RA-7-02: Il titolare del trattamento si assicura che la valutazione d'impatto
contenga quanto previsto dal Regolamento.
Art. 35(7)
DP-ID.RA-7-03: Il titolare del trattamento, nell'effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, tiene conto del rispetto dei codici di
condotta e, se del caso, delle opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti
sul trattamento.
Art. 35(8),(9)
DP-ID.RA-7-04: Il titolare del trattamento procede ad un riesame della valutazione di impatto con cadenza periodica e qualora insorgano variazioni del rischio
rappresentato dalle attività relative al trattamento.
Art. 35(11)
DP-ID.RA-7-05: Qualora la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio, il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo.
Art. 36(1),(3)
Informazioni all’interessato
Quest’area di indirizzo contiene un unico controllo (DP-ID.DM-2-01) che richiede l’adozione
di processi per fornire all’interessato tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre all’esistenza e alle modalità di esercizio dei diritti previsti dal
Regolamento. Nell’adottare tali misure occorrerà tenere in considerazione le differenti informazioni da fornire qualora i dati siano stati raccolti presso l’interessato (art. 13 del Regolamento) o presso terzi (art. 14 del Regolamento). Questo controllo trova collocazione nella
subcategory DP-ID.DM-2 del Framework inerente ai processi di informazione dell’interessato.
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