GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
e 145.042,06.
Art. 4.
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione
del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 15 luglio 2005, in favore degli ex dipendenti della societa' A.D.A. unita' di L’Aquila, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS,
allegato al sopraccitato accordo e suddivisi come di
seguito
indicato:
Art. 3.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal
18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del
trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero
massimo di 3 unita', ex dipendenti della societa' Elea
FP unita' di Torino, i cui nominativi sono indicati
nell’elenco, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
e 22.639,62.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del
trattamento concesso e comunque, non oltre il
31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle
disposizioni vigenti in materia.
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la concessione del
trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 18 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 17 ex dipendenti della societa' Parmalat unita' di Capaccio
(Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta
dal 17 giugno 2005 al 25 settembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS,
allegato al sopraccitato accordo.
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n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal
18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del
trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero
massimo di 67 ex dipendenti della societa' Elea S.p.a.
di Torino, i cui nominativi sono indicati nell’elenco,
allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
e 505.618,18.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del
trattamento concesso e comunque, non oltre il
31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle
disposizioni vigenti in materia.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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a) Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la concessione del
trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 2 ex dipendenti della societa' Parmalat, unita' di Capaccio
(Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta
il 27 giugno 2004, i cui nominativi sono indicati
nell’elenco, vidimato dall’INPS allegato al sopraccitato
accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
e 33.131,52.
b) Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 3 unita' dal 16 marzo 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 14 unita' dal 24 marzo 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 unita' dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2005;
n. 1 unita' dal 22 settembre 2005 al 31 dicembre
2005;
n. 1 unita' dal 9 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
e 238.223,65.
Art. 5.
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di
mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data
14 luglio 2005, per il periodo dal 6 luglio 2005 al
31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4
ex dipendenti della societa' P.C.B. unita' di Pagani
(Salerno), i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS, allegato al sopraccitato accordo.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
e 32.394,64.
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