GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 145.042,06. Art. 4. Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore degli ex dipendenti della societa' A.D.A. unita' di L’Aquila, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS, allegato al sopraccitato accordo e suddivisi come di seguito indicato: Art. 3. GU RI TE L — GA ZZ ET TA Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 3 unita', ex dipendenti della societa' Elea FP unita' di Torino, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 22.639,62. La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 18 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 17 ex dipendenti della societa' Parmalat unita' di Capaccio (Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta dal 17 giugno 2005 al 25 settembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS, allegato al sopraccitato accordo. ON -L IN E n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 67 ex dipendenti della societa' Elea S.p.a. di Torino, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 505.618,18. La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 CO PI A TR AT TA DA a) Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 luglio 2005, per il periodo dal 1‘ gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 2 ex dipendenti della societa' Parmalat, unita' di Capaccio (Salerno), per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta il 27 giugno 2004, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 33.131,52. b) Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 3 unita' dal 16 marzo 2005 al 31 dicembre 2005; n. 14 unita' dal 24 marzo 2005 al 31 dicembre 2005; n. 1 unita' dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2005; n. 1 unita' dal 22 settembre 2005 al 31 dicembre 2005; n. 1 unita' dal 9 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 238.223,65. Art. 5. Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio 2005, per il periodo dal 6 luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della societa' P.C.B. unita' di Pagani (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’INPS, allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 32.394,64. ö 39 ö

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