GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15-2-2006
Serie generale - n. 38
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Allegato 1
0 Il testo dell’art. 17, comma 1, e' il seguente:
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubbIicato e' stato redatto dall’amministrzione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
0 L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
0 La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ßDisciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.@ e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214.
ßArt. 17 (Regolamenti). 4 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche¤ dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.@.
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