GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80, e' autorizzata, dal 3 maggio 2005 al 31 dicembre
2005, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005,
in favore di un numero massimo di 52 ex dipendenti
della societa' Sipem unita' di Enna, per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta e/o scadra' nel periodo dal
2 maggio 2005 al 21 dicembre 2005, i cui nominativi
sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S. e allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 371.024,17.
Concessione del trattamento di CIGS, di mobilita' e di disoccupazione speciale previsto dall’articolo 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall’articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore
dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle societa': Elea
S.p.a., unita' in Torino; Lucana Calzature, unita' in Matera;
Ideal Standard, unita' in Salerno e Sea Park, unita' in Salerno.
(Decreto n. 37406).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Art. 7.
Art. 8.
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La concessione del trattamento di mobilita', disposta
con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei limiti
delle disponibilita' finanziarie previste dall’art. 1,
comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il
conseguente onere complessivo, pari a e 1.348.073,84,
e' posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236.
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Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l’Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i
flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne
riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 24 novembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 75
06A01289
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DECRETO 25 novembre 2005.
Art. 6.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
in particolare il comma 137;
Visto l’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
alla presenza del sottosegretario di Stato on.le Viespoli,
sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1,
comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come
ulteriormente modificato dall’art. 7, del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168. in quanto, mediante
la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale
di disoccupazione e di mobilita', potra' essere agevolata
la gestione delle problematiche occupazionali relative
alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d’intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, cos|' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente
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