GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel
limite massimo complessivo di spesa di 1,1 milioni di
euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
Art. 5.
L’erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai
sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e
successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla
sospensione dell’attivita' lavorativa, anche se con oneri
a carico della regione o della provincia.
Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori gia'
dipendenti dalle societa': Elea S.p.a., unita' in Torino; Elea FP,
unita' in Torino; Parmalat, unita' di Capaccio; A.D.A., unita'
in L’Aquila; P.C.B., unita' in Pagani e SIPEM, unita' in Enna.
(Decreto n. 37404).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
in particolare il comma 137;
Visto l’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli,
sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1,
comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in
quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione
delle problematiche occupazionali relative alle suddette
fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, facenti parte integrante dei citati accordi;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la
concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l’obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
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Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle
misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto,
sono tenute a versare, durante l’utilizzo dei trattamenti
in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre
2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni
vigenti in materia.
Art. 7.
L’onere complessivo, pari ad e 1.100.000, e' posto a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 236.
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare
mensilmente all’INPS comunicazioni sull’effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
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DECRETO 24 novembre 2005.
Art. 4.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall’art. 7, l’INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione
delle prestazioni di cui al presente provvedimento,
anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui
all’articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a
darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 24 novembre 2005
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 74
06A01291
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
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