GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15-2-2006
Serie generale - n. 38
Nota all’art. 11:
ö Si riporta il testo dell’art. 609-nonies del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
ö Si riporta il testo dell’art. 444 del codice di procedura penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). ö La
condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies
comporta:
ßArt. 444 (Applicazione della pena su richiesta). ö 1. L’imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti i
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche¤ 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, nonche¤ quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
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La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e
609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonche¤ da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori.ý.
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1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di
genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
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Nota all’art. 8:
Nota all’art. 9:
ö Si riporta il testo dell’art. 734-bis del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
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ßArt. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o dell’immagine di
persona offesa da atti di violenza sessuale). ö Chiunque, nei casi di
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita'
o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con
l’arresto da tre a sei mesi.ý.
Nota all’art. 10:
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ö Si riporta il testo dell’art. 25-quinquies del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata:
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ßArt. 25-quinquies (Delitti contro la personalita' individuale). ö 1.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del
capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano
all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater,1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria
da trecento a ottocento quote;
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c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria
da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1,
lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita' ai sensi dell’art. 16,
comma 3.ý.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette
la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonche¤ congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena.
In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.ý.
Nota all’art. 12:
ö Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata:
ßArt. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). ö 1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque e'
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque e' colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I
del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419
del codice penale;
c) delitti contro l’incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del
libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall’art. 600,
delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis, primo
comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’art. 600-ter,
commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all’art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’art. 600-quinquies del codice penale;
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