Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo,
valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere
dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui
all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12
dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante
dall'attivita'
di
monitoraggio,
delle
dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione e di
formazione
nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione
«Ordine
pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per
il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i
limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica