abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato. 2. Il nulla osta puo' essere altresi' richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia' in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attivita' di volo nel territorio dello Stato. 3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi. Art. 10 Nuove norme sull'identificazione personale 1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.". 2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete". 3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: "da un imputato all'autorita' giudiziaria", sono inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini". 4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 497-bis. Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per

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