internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.";
b) al comma 2, le parole: "Al personale di polizia indicato nel comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale di polizia indicato
nei commi 1 e 1-bis".
Art. 2
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998,
n.
286,
e
successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 286 del
1998", e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza
nel territorio dello Stato dello straniero che abbia
offerto
all'autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il
questore,
anche
su
segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi
informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale
permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali
periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla
rilevanza
del
contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza
pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le
finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica,
dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo
n. 286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha
avuto
straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone o per la
concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli
attentati stessi, allo straniero puo' essere concessa la carta di