«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio
dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui
personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire
informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica
di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e
concreti
elementi
informativi
che
rendano
assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui
al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive
comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto
presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del
colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i
termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge
3 agosto 2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7
e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche'
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.».
Art. 7
Nuove norme in materia di trattamento di dati
delle Forze di polizia
personali
da
parte
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di
legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al