provvede:
a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1,
comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle
somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di
quota corrispondente delle somme
accreditate
al
capo
della
delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5
giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme
relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti
degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente
lettera.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni
interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione