giustificazione.»;
d) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma
2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su
richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o
dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta
la
reale
identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura.».
Capo II
Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti
per i delitti di terrorismo, anche internazionale
Art. 9
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione
del codice di procedura penale"
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite
dalle seguenti: «procure distrettuali,».
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le
seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione
antimafia»
sono
inserite
le
seguenti:
«e
antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle