comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni
di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e'
effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto del Ministro dell'interno
sono
individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi
titolari.».
Art. 8
Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche
processuale, del personale e delle strutture dei servizi di
informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le
parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte
previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il
segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione
delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,
306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del
codice penale.»;
b) all'articolo 23, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con le stesse modalita' la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere
attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia'
in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso
alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza.»;
c) all'articolo 24, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le identita' di copertura di cui al comma 1 possono essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19,
dandone
comunicazione
con
modalita'
riservate
all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di