seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis»; c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: «Art. 103. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'. 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore

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