seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis»;
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle
seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono
aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 103.
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte
di
cassazione e' istituita la
Direzione
nazionale
antimafia
e
antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'.
3. I magistrati
della
Direzione
nazionale
antimafia
e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed
esperienze nella trattazione di
procedimenti
in
materia
di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo'
essere valutata solo ove
risultino
equivalenti
i
requisiti
professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la
procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24
marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore