intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le
condotte di cui al comma 2.
Art. 2
Tutela della dignita' del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente
legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del
sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento,
alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi
abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga
richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal
ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e
144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero