1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore
agli anni quattordici nei confronti di
altro
minorenne,
e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita' genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando