21-1-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad
integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua
superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l’art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con
particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali
con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del
valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto l’ 8 gennaio 2019 ammonta, a 15.140 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 10 ottobre, 12 novembre e 6 dicembre 2018, con i quali è stata disposta l’emissione delle
prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%
con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una sesta tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché
del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati
nelle premesse, è disposta l’emissione di una sesta tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%, avente godimento
15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021. L’emissione
della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni
di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità
è pagabile il 15 aprile 2019 e l’ultima il 15 ottobre 2021.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,
citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente
disposto dal presente decreto.
Serie generale - n. 17
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del
giorno 11 gennaio 2019, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2019.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 15 gennaio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi
per 92 giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 15 gennaio 2019 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,30%
annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2019
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
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