21-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 7. Serie generale - n. 17 DECRETO 28 dicembre 2018. Disposizioni finali 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente decreto è modificato almeno ogni due anni. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2018 Il Ministro: DI MAIO ALLEGATO 1 Modalità per l’individuazione degli asset critici di cui all’art. 4, comma 2 Il presente allegato si applica a ciascun servizio di cui all’art. 3, comma 1. 1. Identificazione degli asset. Valutazione degli asset utilizzati per erogare i servizi di cui all’art. 3, comma 1, identificando per ciascuno di tali servizi tutti gli asset, propri o di terzi, che contribuiscono anche parzialmente alla fornitura dei servizi alla propria base di utenti. 2. Descrizione degli asset. Individuazione degli asset identificati in termini funzionali e architetturali per ciascun servizio di cui all’art. 3, comma 1, sulla base della seguente ripartizione di elementi funzionali: a) accesso (concentratori di rete fissa e apparati della rete radio di accesso); Modifica del termine relativo alla procedura di disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale da parte dell’impresa di trasporto. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 di approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimicofisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare; Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2018 di modifica e aggiornamento della regola tecnica anche per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo e della necessità di garantire l’uso del gas in condizione di sicurezza per tutti gli usi domestici o similari, anche se combinato con usi tecnologici; Visto che l’art. 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale pone in capo al cliente finale industriale direttamente allacciato alla rete di trasporto l’obbligo di trasmettere all’impresa di trasporto una comunicazione che attesta l’assenza o l’esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas e di trasmettere, altresì, in caso di tale uso, l’attestazione dell’eventuale presenza di idonei apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o con soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti; Visto che lo stesso comma 5 prevede che, laddove la suddetta comunicazione e attestazione non pervengano all’impresa di trasporto nei termini previsti, quest’ultima procederà, entro trenta giorni dalle rispettive scadenze, alla disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale; Considerato che le operazioni funzionali all’adempimento degli obblighi di cui sopra sono risultate complesse tanto da giustificare la concessione di ulteriore tempo prima di procedere all’attivazione delle procedure di disalimentazione del punto di riconsegna, b) commutazione (autocommutatori, router); Decreta: c) trasporto (apparati e cavi della rete ottica); Art. 1. d) controllo e gestione (sistemi di segnalazione, sistemi di autenticazione, Domain Name System - DNS, Home Location Register HLR, sistemi di gestione di rete). 3. Topologia, caratteristiche e distribuzione degli asset nella rete. a) Identificazione degli asset in termini topologici e dimensionali nella rete relativamente alle tipologie di elementi funzionali definite al punto precedente; b) distribuzione geografica e caratteristiche di ridondanza degli asset che compongono le tipologie degli elementi; c) numerosità dei suddetti asset; d) interconnessioni tra i suddetti asset. 4. Esclusione degli asset. Individuazione degli asset dei quali, sulla base di opportune motivazioni, si prevede l’esclusione dall’insieme di quelli oggetto della valutazione. 19A00317 Modifica del termine 1. Il termine di cui all’art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 18 maggio 2018, relativo alla procedura di disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale da parte dell’impresa di trasporto in caso di mancato invio dell’attestazione, è modificato in novanta giorni. Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2018 Il Ministro: DI MAIO 19A00330 — 9 —

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