(Banche di dati private)
La raccolta, l'elaborazione e l'uso automatizzato di dati nominativi con le relative finalità, da parte
di persone fisiche o giuridiche private, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del
Congresso di Stato e del Garante di cui all'articolo 15, che decidono in tale materia con delibere
motivate.
Le modalità procedurali attinenti la richiesta ed il rilascio delle singole autorizzazioni saranno
definite dal decreto reggenziale di cui all'articolo 5, il quale regolerà anche l'istituzione, presso la
Segreteria di Stato per gli Affari Interni, di uno speciale repertorio delle banche dati autorizzate.
Le organizzazioni politiche, sociali e culturali che intendono raccogliere, elaborare o usare dati
personali relativi ai propri associati ed attinenti le loro specifiche finalità con l'ausilio di banche dati
o archivi automatizzati non sottratti al controllo degli stessi associati, i cui dati non possono tuttavia
essere portati a conoscenza di terzi, debbono dare comunicazione al Garante di cui all'articolo 15
per presa d'atto e per l'iscrizione al repertorio di cui al comma che precede.
L'autorizzazione del Congresso di Stato e del Garante non è richiesta quando il trattamento:
a) riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
CAPO III
REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI DATI
Art. 7
(Divieti)
La raccolta di dati eseguita con uso di mezzi fraudolenti, illeciti o sleali è vietata. E' altresì vietato
raccogliere, elaborare od usare dati, ove non espressamente consentito dai singoli interessati o dagli
statuti di singoli Enti o Associazioni, relativi ad opinioni o attività politiche, sindacali o religiose.
E' in ogni caso proibita la raccolta, l'elaborazione o l'uso di dati personali attinenti la sfera della vita
intima privata.
Art. 8
(Prescrizioni)
Chiunque venga interpellato per la raccolta di dati personali destinati ad applicazioni informatiche
deve essere reso edotto:
a) delle finalità perseguite dalla raccolta dei dati;
b) del carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte;