LEGGE 23 maggio 1995 n.70 (pubblicata il 1 giugno 1995) RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE REGOLAMENTA LA RACCOLTA INFORMATIZZATA DEI DATI PERSONALI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 1995. CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Campo di applicazione) Ogni applicazione nel campo dell'informatica, che implichi la costituzione o l'uso in territorio sammarinese di archivi magnetici o comunque automatizzati contenenti dati nominativi od in qualunque modo riferiti a soggetti giuridici ben individuabili, da parte dello Stato, di Enti pubblici o di persone fisiche o giuridiche, è soggetta alle prescrizioni della presente legge. Art. 2 (Finalità) Le applicazioni informatiche di cui all'articolo 1 hanno la funzione primaria di un servizio a vantaggio di tutti i cittadini. Esse non debbono pertanto in alcun modo pregiudicare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali e pubbliche fondamentali, nè attentare alla dignità ed identità della persona umana, la cui vita privata è inviolabile. Art. 3 (Definizioni) Ai fini dell'applicazione della presente legge i termini qui appresso indicati assumono i seguenti significati: a) dati nominativi o personali: tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche individuate o comunque ben individuabili; b) banche di dati o archivi magnetici: tutte le raccolte di informazioni registrate su appositi supporti informatici;

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