9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. Gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali inviano le notifiche relative ad incidenti al CSIRT italiano. 3. Il CSIRT italiano informa le autorità competenti NIS e il punto di contatto unico in merito alle notifiche di incidenti trasmesse ai sensi del presente decreto. Capo III COOPERAZIONE Art. 10. Gruppo di cooperazione 1. Il punto di contatto unico partecipa alle attività del gruppo di cooperazione composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e, in particolare, contribuisce a: a) condividere buone pratiche sullo scambio di informazioni relative alla notifica di incidenti di cui all’articolo 12 e all’articolo 14; b) scambiare migliori pratiche con gli Stati membri e, in collaborazione con l’ENISA, fornire supporto per la creazione di capacità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; c) discutere le capacità e lo stato di preparazione degli Stati membri e valutare, su base volontaria, le strategie nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e l’efficacia dei CSIRT e individuare le migliori pratiche; d) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di sensibilizzazione e formazione; e) scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; f) scambiare, ove opportuno, esperienze in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi con le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione europea; g) discutere le norme e le specifiche di cui all’articolo 17 con i rappresentanti delle pertinenti organizzazioni di normazione europee; h) fornire informazioni in relazione ai rischi e agli incidenti; i) esaminare, su base annuale, le relazioni sintetiche di cui al comma 4; l) discutere il lavoro svolto riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, programmi di istruzione e formazione, comprese le attività svolte dall’ENISA; m) con l’assistenza dell’ENISA, scambiare migliori pratiche connesse all’identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere riguardo a rischi e incidenti; n) discutere modalità per la comunicazione di notifiche di incidenti di cui agli articoli 12 e 14. Serie generale - n. 132 2. Le autorità competenti NIS, attraverso il punto di contatto unico, assicurano la partecipazione al gruppo di cooperazione al fine di elaborare ed adottare orientamenti sulle circostanze in cui gli operatori di servizi essenziali sono tenuti a notificare gli incidenti, compresi i parametri di cui all’articolo 12, comma 8. 3. Il punto di contatto unico, ove necessario, chiede alle autorità competenti NIS interessate, nonché al CSIRT, la partecipazione al gruppo di cooperazione. 4. Entro il 9 agosto 2018 e in seguito ogni anno, il punto di contatto unico trasmette una relazione sintetica al gruppo di cooperazione in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati e alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 12 e 14. Art. 11. Rete di CSIRT 1. Il CSIRT italiano partecipa alla rete di CSIRT, composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri e del CERT-UE. 2. Il CSIRT italiano, ai fini del comma 1, provvede a: a) scambiare informazioni sui servizi, sulle operazioni e sulle capacità di cooperazione dei CSIRT; b) su richiesta del rappresentante di un CSIRT di uno Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente e i rischi associati, ad eccezione dei casi in cui lo scambio di informazioni potrebbe compromettere l’indagine sull’incidente; c) scambiare e mettere a disposizione su base volontaria informazioni non riservate su singoli incidenti; d) su richiesta di un rappresentante di un CSIRT di un altro Stato membro, discutere e, ove possibile, individuare un intervento coordinato per un incidente rilevato nella giurisdizione di quello stesso Stato membro; e) fornire sostegno agli altri Stati membri nel far fronte a incidenti transfrontalieri sulla base dell’assistenza reciproca volontaria; f) discutere, esaminare e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a: 1) categorie di rischi e di incidenti; 2) preallarmi; 3) assistenza reciproca; 4) principi e modalità di coordinamento, quando gli Stati membri intervengono in relazione a rischi e incidenti transfrontalieri; g) informare il gruppo di cooperazione in merito alle proprie attività e a ulteriori forme di cooperazione operativa discusse sulla scorta della lettera f) e chiedere orientamenti in merito; h) discutere gli insegnamenti appresi dalle esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, comprese quelle organizzate dall’ENISA; i) formulare orientamenti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all’applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa. — 6 —

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