9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Note all’art. 7: — Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante: «Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/ UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro»: «Art. 3 (Definizioni). – 1.Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «assistenza sanitaria»: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici; (Omissis)». Note all’art. 8: — Per il testo dell’art. 16-bis del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note all’art. 1. — Si riporta il testo dell’art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell’amministrazione digitale»: «Art. 51 (Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). – 1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture. 1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito: a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 2-bis. (abrogato). 2-ter. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida. 2-quater. I soggetti di cui art. 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire quanto previsto, è possibile il ricorso all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.». — Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 7 (Autonomia organizzativa). – 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale. 2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Serie generale - n. 132 Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l’art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto. 4-bis. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall’attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente. 7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione. 8. La razionalità dell’ordinamento e dell’organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.». — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). – 1-13 (Omissis). 14.Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis)». Note all’art. 14: — Per i riferimenti normativi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, si veda nelle note alle premesse. Note all’art. 20: — La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Note all’art. 22: — Si riporta il testo dell’art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea»: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). – 1.Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti oc- — 17 —

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