9-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Note all’art. 7:
— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante: «Attuazione della direttiva
2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/
UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro stato membro»:
«Art. 3 (Definizioni). – 1.Ai fini del presente decreto, si applicano
le seguenti definizioni:
a) «assistenza sanitaria»: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di
salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura
di medicinali e dispositivi medici;
(Omissis)».
Note all’art. 8:
— Per il testo dell’art. 16-bis del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta il testo dell’art. 51 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante: «Codice dell’amministrazione digitale»:
«Art. 51 (Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). – 1. Con le Linee guida
sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,
la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e la
continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le
altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per
la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:
a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team
Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1
da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i
rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
2-bis. (abrogato).
2-ter. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, aderiscono ogni anno
ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID
secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.
2-quater. I soggetti di cui art. 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili
per i servizi erogati e il ritorno alla normale operatività. Onde garantire
quanto previsto, è possibile il ricorso all’art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, per l’erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di
dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni
dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla
spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata
del bilancio statale.».
— Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). – 1. Per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali di cui all’art. 2, e per i compiti di organizzazione
e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente
individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle
strutture in cui si articola il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui
attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli
uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola
ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime
provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento
di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il
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Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione,
la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo
che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente
può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale
caso si applica l’art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e
gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente,
con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con
proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il
cui responsabile è nominato ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Dall’attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali
della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno
o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti
alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione
del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite
le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi
affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato
cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate
dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta
collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina
la composizione.
8. La razionalità dell’ordinamento e dell’organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa
le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del
presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.».
— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). – 1-13 (Omissis).
14.Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente
di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori
ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
(Omissis)».
Note all’art. 14:
— Per i riferimenti normativi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 20:
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329, S.O.
Note all’art. 22:
— Si riporta il testo dell’art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea»:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea).
– 1.Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell’ordinamento
interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti oc-
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