9-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 132
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì, 18 maggio 2018
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
CALENDA, Ministro dello sviluppo economico
ALFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
ORLANDO, Ministro della giustizia
MINNITI, Ministro dell’interno
PINOTTI, Ministro della difesa
LORENZIN, Ministro della salute
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
ALLEGATO I
(di cui all’art. 8)
REQUISITI E COMPITI DEI GRUPPI DI INTERVENTO PER LA
SICUREZZA INFORMATICA IN CASO DI INCIDENTE (CSIRT)
I requisiti e i compiti del CSIRT sono adeguatamente e chiaramente definiti ai sensi del presente decreto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 8, comma 2. Essi includono quanto segue:
1. Requisiti per il CSIRT
a) Il CSIRT garantisce un alto livello di disponibilità dei propri servizi di comunicazione, evitando singoli
punti di guasto, e dispone di vari mezzi che permettono allo stesso di essere contattato e di contattare altri in qualsiasi
momento. Inoltre, i canali di comunicazione sono chiaramente specificati e ben noti alla loro base di utenti e ai partner
con cui collaborano.
b) I locali del CSIRT e i sistemi informativi di supporto sono ubicati in siti sicuri.
c) Continuità operativa:
i. il CSIRT è dotato di un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste in modo da facilitare i
passaggi;
ii. il CSIRT dispone di personale sufficiente per garantirne l’operatività 24 ore su 24;
iii. il CSIRT opera in base a un’infrastruttura di cui è garantita la continuità. A tal fine è necessario che siano
disponibili sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup.
d) Il CSIRT ha la possibilità, se lo desidera, di partecipare a reti di cooperazione internazionale.
2. Compiti del CSIRT
a) I compiti del CSIRT comprendono almeno:
i. monitoraggio degli incidenti a livello nazionale;
ii. emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a
rischi e incidenti;
iii. intervento in caso di incidente;
iv. analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonché sensibilizzazione situazionale;
v. partecipazione alla rete dei CSIRT;
b) il CSIRT stabilisce relazioni di cooperazione con il settore privato;
c) per facilitare la cooperazione, il CSIRT promuove l’adozione e l’uso di prassi comuni o standardizzate nei
seguenti settori:
i. procedure di trattamento degli incidenti e dei rischi;
ii. sistemi di classificazione degli incidenti, dei rischi e delle informazioni.
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