9-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) porre rimedio ad ogni mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14.
3. Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento
principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma
la sua rete o i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno
o più altri Stati membri, l’autorità competente dello Stato
membro dello stabilimento principale o del rappresentante e le autorità competenti dei suddetti altri Stati membri
cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle
necessità. Tale assistenza e cooperazione può comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di
cui al comma 1.
Art. 16.
Giurisdizione e territorialità
1. Ai fini del presente decreto, un fornitore di servizi
digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale.
Un fornitore di servizi digitali è comunque considerato avere il proprio stabilimento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede sociale in tale Stato
membro.
2. Un fornitore di servizi digitali che non è stabilito
nell’Unione europea, ma offre servizi di cui all’allegato
III all’interno dell’Unione europea, designa un rappresentante nell’Unione europea.
3. Il rappresentante è stabilito in uno di quegli Stati
membri in cui sono offerti i servizi. Il fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giurisdizione dello
Stato membro in cui è stabilito il suo rappresentante.
4. La designazione di un rappresentante da parte di un
fornitore di servizi digitali fa salve le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del fornitore stesso
di servizi digitali.
Serie generale - n. 132
Art. 18.
Notifica volontaria
1. I soggetti che non sono stati identificati come operatori di servizi essenziali e non sono fornitori di servizi digitali possono notificare, su base volontaria, gli incidenti
aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi da
loro prestati.
2. Nel trattamento delle notifiche, il CSIRT italiano applica la procedura di cui all’articolo 12.
3. Le notifiche obbligatorie sono trattate prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie.
4. Le notifiche volontarie sono trattate soltanto qualora
tale trattamento non costituisca un onere sproporzionato
o eccessivo.
5. La notifica volontaria non può avere l’effetto di
imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non
sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale
notifica.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19.
Poteri ispettivi
Art. 17.
1. L’attività di ispezione e verifica necessarie per le
misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve
le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sono svolte
dalle autorità competenti NIS.
2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti
i criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento
delle attività di ispezione e verifica, necessarie per le
misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli
operatori che prestano attività di assistenza sanitaria,
nonché in merito al settore fornitura e distribuzione di
acqua potabile.
Normazione
Art. 20.
1. Ai fini dell’attuazione armonizzata dell’articolo 12,
commi 1 e 2, e dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3, le autorità competenti NIS promuovono l’adozione di norme
e specifiche europee o accettate a livello internazionale
relative alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi,
senza imporre o creare discriminazioni a favore dell’uso
di un particolare tipo di tecnologia.
2. Le autorità competenti NIS tengono conto dei pareri
e delle linee guida predisposti dall’ENISA, in collaborazione con gli Stati membri, riguardanti i settori tecnici da
prendere in considerazione in relazione al comma 1, nonché le norme già esistenti, comprese le norme nazionali,
che potrebbero essere applicate a tali settori.
Autorità competente e regime dell’accertamento e
dell’irrogazione delle sanzioni amministrative
Capo VI
NORMAZIONE E NOTIFICA VOLONTARIA
1. Le autorità competenti NIS di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), per i rispettivi settori
e sottosettori di riferimento di cui all’allegato II e per i
servizi di cui all’allegato III, sono competenti per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto.
2. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano
le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
— 9 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents