9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti; b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell’integrità secondo quanto previsto al comma 1, lettera b). 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l’ENISA. 4. Il Ministero, anche su impulso dell’Autorità, può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell’interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente. 5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.». «Art. 16-ter (Attuazione e controllo). – 1.Le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’art. 16-bissono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2.Ai fini del controllo del rispetto dell’art. 16-bisle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: a) fornire al Ministero, e se necessario all’Autorità, le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché; b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell’Autorità, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica. 3.Il Ministero e l’Autorità hanno la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l’integrità delle reti. 4.Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell’Autorità, il mancato rispetto degliarticoli 16-biso16-terovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all’art. 98, commi da 4 a 12.». — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, si veda nelle note alle premesse. — Per i riferimenti normativi della direttiva 2013/40/UE, si veda nelle note alle premesse. — La decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, è pubblicata nella G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 69. — Si riporta il testo dell’art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata), pubblicato nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. C 326: «Art. 346 (ex art. 296 del TCE). – 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).». Serie generale - n. 132 Note all’art. 2: — Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. Note all’art. 3: — Si riporta il testo dell’art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177: «Art. 7-bis (Sicurezza telematica). – 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli4e6della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell’interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all’art. 4, commi 1 e 2, deldecreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all’art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.». — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»: «Art. 1 (Definizioni). – 1.Ai fini del presente Codice si intende per: a)-cc) (Omissis); dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (Omissis)». — La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione), è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. — Il regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. — Si riporta il testo dell’art. 141, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice de consumo: «Art. 141.(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione) – 1.Ai fini del presente titolo, si intende per: a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a); b) «professionista»: il soggetto, di cui all’art. 3, comma 1, lettera c); (Omissis)». — 16 —

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