25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
“immobilizzazioni in corso”. L’insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle
immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:
a) in sede di rendiconto dell’esercizio in cui è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici nel quale l’intervento cui la progettazione si riferisce non
risulta più inserito;
b) in sede di rendiconto dell’esercizio di emanazione della delibera concernente la
mancata approvazione della progettazione;
c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l’ultima spesa
riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata
liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura
riguardante l’affidamento della successiva fase di progettazione o l‘affidamento
della realizzazione dell’intervento (quindi l’immobilizzazione non è più in corso).
La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto,
trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l’iter di
realizzazione dell’intervento, si presume che la progettazione possa aver perso
stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una
dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche,
l’attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in
considerazione del contesto cui l’opera si riferisce;
d) in sede di rendiconto dell’esercizio in cui l’incarico di progettazione in corso di
esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell’ente, che decide di non
proseguire la realizzazione dell’intervento;
e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state
liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell’incarico di
progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività
successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa).
La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due
esercizi consecutivi senza che sia proseguita l’attività di realizzazione della
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