25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza
costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.”:
j) al paragrafo 9.1, dopo le parole “necessari per la reimputazione degli impegni.”, sono
inserite le seguenti “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel
caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad
esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e
impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si
provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o
incrementare il fondo pluriennale vincolato. Gli impegni per investimenti finanziati dal
debito autorizzato sono oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono
esigibili nell’esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in caso di
reimputazione contabile agli esercizi successivi, non si costituisce il fondo pluriennale,
ma è incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi
successivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui la reimputazione degli
impegni finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto deve essere
separatamente evidenziata rispetto alla reimputazione degli altri impegni.”;
k) al paragrafo 9.2 sono soppresse le seguenti parole “Per le regioni, l’importo del disavanzo di
cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di
importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al
debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà
oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l’eventuale
disavanzo determinato a seguito dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un
debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in
corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste
dall’ordinamento contabile, salvo l’accantonamento per i residui perenti in conto capitale
che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre
2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all’ordinario
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