25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli
organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della
gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione
dell’intervento;
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei
livelli di progettazione successivi;
- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione
successivi è aggiudicata, ecc.
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio
concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di
continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo
pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a
base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate
le procedure di affidamento52, comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo
precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate,
cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere
ridotto di pari importo.
5.4.10 A seguito della stipula del contratto di appalto53, le spese contenute nel quadro economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo
pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e
confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto
non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte
dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa
finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l’opera
è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le
spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di
bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei
finanziamenti.
52
Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 70, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione,
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
53
Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l’impegno è
registrato a seguito dell’aggiudicazione;
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