25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
Ǥ ǯ ͶͲǡ
ʹǦ ǡ ǯ ʹͲͳͺǡ
̵
ʹʹ
ʹͲͳͶǡ Ǥ ʹͷ ͳͶ ʹͲͳͶǡ
̵ Ͷ ͻʹͲͲʹǡǤʹ͵ͳǡ
ǡ
° Ǥ”;
b) al paragrafo 9.10 sono soppresse le parole “La definizione degli equilibri di bilancio è
destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012
che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori
equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa”
Art. 3.
Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 5.3.3 sono soppresse le parole “fino all’esercizio 2015,” in tutti i casi in cui
ricorrono;
b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole “La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in
corso di gestione, può essere costituita da: l’accertamento di un’entrata imputata al titolo 4,
5 o 6 delle entrate, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata o, l’autorizzazione
all’indebitamento con legge regionale” sono inserite le seguenti “nei casi previsti dalla
legge21” con la seguente nota “(21) In attuazione dell’articolo 40, commi 1 e 2 del presente
decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il “debito autorizzato e non
contratto” fino all’esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis,
dell’articolo 1, della legge 208/2015, nell’esercizio 2016, le regioni in regola con in tempi di
pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di
copertura dei propri investimenti. L’articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere
— 21 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents