25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/
Baa1/BBB+/BBB H,
iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso
in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per
l’individuazione del Paniere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri
CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la
cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al
comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione
del merito di credito sia stata modificata in modo tale da
ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione
è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai
sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più
panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della
garanzia è definito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in conformità delle decisioni della
Commissione europea.»;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “due mesi”;
2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte”
sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”;
3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte”
sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”.
6. L’allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal seguente:
«Allegato 1. PANIERI CDS
1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior
è BBB/Baa2/BBB/BBB)
Ubi Banca S.p.a.
Mediobanca Spa
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Atlantia S.p.a.
2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
Mediobanca S.p.a.
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Serie generale - n. 71
Acea S.p.a.
Eni S.p.a.
Atlantia S.p.a.
3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior
è A-/A3/A-/A L)
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Eni S.p.a.
7. All’allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il
tasso di sconto applicabile è 2.75%.”;
b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono
sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”;
c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono
sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”;
d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono
sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;
e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al
2%” sono sostituite dalle seguenti: “un tasso di sconto al
2.75%” e le formule:
“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2)/(7 + 4r) * (CDS5y
- CDS3y) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y)
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/
* (CDS7y - CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)”
(3+2r)
sono sostituite dalle seguenti:
“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2) /(7 + 4r) * (CDS5y
- CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y)
P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2)/
(3+2r)
* (CDS7y - CDS5y ) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)”.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non
si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.
Art. 22.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18
del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi
garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto
a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero
al momento della richiesta della garanzia.
Art. 23.
Copertura finanziaria
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione
del fondo di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 mi-
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