25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata
superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scioglimento del vincolo
contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza
della prima annualità successiva alla data di recesso.
4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni
altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile
al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può
applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo
Codice.
5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la
realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del
Codice delle assicurazioni private.
Art. 10.
Operatività in Italia degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno
Unito dopo la data di recesso.
1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di
recesso, operano l’attività di distribuzione assicurativa o
riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del
Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano
tale attività entro tale data e sono cancellati dall’elenco
annesso al Registro degli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio
ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie
all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in
essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non
oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.
Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono
avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche
tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione
temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante
comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati
e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime
di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui
al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli
adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.
3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice
delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in
materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può applicare le sanzioni
di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.
Serie generale - n. 71
Art. 11.
Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso
1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono
abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi proseguono
l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel rispetto delle disposizioni previste dal
Regno Unito.
Art. 12.
Disposizioni riguardanti i limiti di investimento
dei fondi pensione
1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o
azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati,
rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.
Art. 13.
Disposizioni fiscali
1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano
ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in
funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione
europea, ivi incluse quelle connesse con l’esistenza di una
direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di
direttive e regolamenti dell’Unione europea in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano
ad applicare in quanto compatibili.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per
l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
Sezione II
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI
Art. 14.
Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del
Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
presenti sul territorio nazionale alla data di recesso
del Regno Unito dall’Unione europea.
1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, in
possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli
articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007,
possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso
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