25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei
lavori pubblici e nell’elenco annuale
A seguito della validazione42 del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del
d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici43 e
le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici44 consente
l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo
della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel
medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli
stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli
esercizi di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente
rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo
pluriennale vincolato di spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa45,
e sono via via impegnati a seguito della stipula46 dei contratti concernenti le fasi di
progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per
l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel
titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva,
sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113,
comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti
previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o
nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono
classificati tra le spese di personale (spesa corrente)47. La capitalizzazione di tali spese è
42
Si fa riferimento alla validazione di cui all’articolo 26, comma 8, del dlg. 50 del 2016
L’art. 21, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualita', per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri enti pubblici”.
44
L’art. 3, comma 6, del DM Programmazione prevede che “Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma
triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo del
le forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui
all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico”.
45
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha
originato il procedimento di spesa.
46
Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all’art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l’impegno è
registrato a seguito dell’aggiudicazione.
47
Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa
previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo; cfr. delibera Corte dei conti n.
6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018.
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