25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di
cassa.
Il “disavanzo da debito autorizzato e non contratto” non si forma in presenza di maggiori
accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell’esercizio in
cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell’investimento secondo le
modalità previste dall’articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis .”;
e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole “entrambi i due ultimi esercizi” sono inserite le seguenti
“nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell’esercizio precedente”;
f)
al paragrafo 5.3.5, le parole “da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto
dalle regioni” sono sostituite dalle seguenti “da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e
non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli
esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota”;
g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti:
“5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per
l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco
annuale36
La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un
intervento nel programma triennale dei lavori pubblici37, è registrata nel bilancio di previsione
prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.
Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli
investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli
indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP,
DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a
cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di
finanziamento.
In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste
dall’art. 24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto
della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano
dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al presente decreto.
I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di
ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.38
36
L’art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei
lavori pubblici e nell’elenco annuale, delle opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori
di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono
approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che
“E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
37
Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono
essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale previa approvazione di un livello
minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo
l’approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi.
38
In tali ipotesi, si precisa che:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per
l’aggiudicazione di appalti, nonchè la stipula e l’esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto
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