25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 8.
Tutela dei depositanti e degli investitori
1. Le banche di cui all’articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano
di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti
italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del
Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi
statuti. L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli
effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione
di cui all’articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini
del raggiungimento del livello obiettivo di cui all’articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del
terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche
provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione
ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.
2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle
banche di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso
in cui queste ultime presentino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere
protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare
comunicazione ai propri depositanti delle informative di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano
procede al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo
ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma
sia maturato entro tale data.
5. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai
sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall’articolo 59
del Testo unico della finanza. L’adesione decorre dalla
data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche
e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli
atti richiesti per l’adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all’articolo 7 del decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.
6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle
banche e alle imprese di investimento del Regno Unito
che, alla data del recesso, prestano servizi di investimento
in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui
tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano
una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante
che i relativi investitori continueranno ad essere protetti
per il periodo successivo alla data del recesso.
7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai
commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione
ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all’articolo 35, comma 1, lettera
c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Serie generale - n. 71
8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori
di fondi di cui all’articolo 4, comma 1, e alle banche e
alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti
presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi
investitori continueranno ad essere protetti per il periodo
successivo alla data del recesso.
Art. 9.
Operatività in Italia delle imprese di assicurazione
del Regno Unito dopo la data di recesso
1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso,
sono abilitate ad esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera
prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono
cancellate, a tale data, dall’Elenco delle imprese UE di
cui all’articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e
aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l’attività nei limiti della
gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data
di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare,
anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al
pubblico.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all’IVASS,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità
e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle
coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L’IVASS può in ogni momento richiedere
all’impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l’impresa non riesce ad assicurare la completa
realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all’IVASS, al più tardi nei
novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza
di proroga. L’istanza è adeguatamente motivata dall’impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in
un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L’IVASS valuta l’istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti,
assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche
consultando l’Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso
le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante
comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti,
assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative
del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese
di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche
qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità
di settore.
— 8 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents