GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.ý.
Nota all’art. 2:
ö Per la legge 10 aprile 1991, n. 125, vedi note alle premesse. Il
testo dell’art. 4, cos|' come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il
seguente:
ßArt. 4 (Azioni in giudizio). ö 1. Costituisce discriminazione
diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente
legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro
sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di
un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri
mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una
posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso,
salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attivita'
lavorativa, purche¤ l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo
conseguimento siano appropriati e necessari.
2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie,
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-ter. Sono, altres|' , considerate come discriminazioni le molestie
sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o
l’effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di
creare un clima intimidatorio ostile, degradante, umiliante o offensivo
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di
lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui
ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o
della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati,
altres|' , discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore
di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione
volta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di trattamento tra
uomini e donne.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche
a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole
ßdell’uno o dell’altro sessoý, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro
o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell’art. 69-bis del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di
parita' provinciale o regionale territorialmente competente.
5. Le consigliere o i consiglieri di parita' provinciali e regionali
competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui
ai commi 8 e 10, hanno facolta' di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti
o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione.
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2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e
che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo
2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del
17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi
ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.ý.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica
della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di
sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2003, che modifica la
direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.ý.
ö La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: ßNorme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell’attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.ý.
ö La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: ßParita' di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro.ý.
ö La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: ßAzioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.ý.
ö Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca: ßTesto unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53.ý.
ö Si riporta il testo dell’art. 15, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
recante: ßDisposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
2000, n. 60:
ßArt. 15 (Testo unico). ö 1. Al fine di conferire organicita' e
sistematicita' alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato
al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili
con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
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