GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
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1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
ß270-quater. (Arruolamento con finalita' di terrorismo
anche internazionale). ö Chiunque, al di fuori dei casi
di cui all’articolo 270-bis, arruola una o piu' persone
per il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un’istituzione o un organismo internazionale, e' punito
con la reclusione da sette a quindici anni.
270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con finalita'
di terrorismo anche internazionale). ö Chiunque, al di
fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o
comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
pericolose, nonche¤ di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si
applica nei confronti della persona addestrata.ý.
Art. 16.
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2. Dopo l’articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
ß5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si
procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice
penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di
terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di
terrorismo internazionale.ý.
Art. 17.
Norme sull’impiego della polizia giudiziaria
1. All’articolo 148 del codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: ß2. Nei
procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice puo' disporre che, in caso di
urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia
penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.ý;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All’articolo 151 del codice di procedura penale il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
ß1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei
soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa
polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad
eseguire.ý.
3. All’articolo 59, comma 3, del codice di procedura
penale, dopo le parole: ßGli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi
affidatiý sono inserite le seguenti: ßinerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1ý.
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla
seguente: ßCitazione a giudizioý e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
ß1. Il pubblico ministero cita l’imputato davanti al
giudice di pace.ý;
b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
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smo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288
non si puo' procedere senza l’autorizzazione del Ministro della giustizia.ý.
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(CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e
successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi
o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge
31 maggio 1965, n. 575.ý.
7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il terzo comma e'
aggiunto il seguente:
ßLe disposizioni di cui al primo comma, anche in
deroga all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e quelle dell’articolo 22 della presente legge possono
essere altres|' applicate alle persone fisiche e giuridiche
segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni
Unite, o ad altro organismo internazionale competente
per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere
che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati
o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali.ý.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
1. Il primo comma dell’articolo 313 del codice penale
e' sostituito dal seguente:
ßPer i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265,
267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalita' di
terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente
al compimento di atti di violenza con finalita' di terrori-
ß3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullita', dal pubblico ministero o dall’assistente giudiziario.
4. La citazione e' notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa
almeno trenta giorni prima della data dell’udienza. Se
l’imputato e' gia' assistito da un difensore la notifica-
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