GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ßArt. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.ý. GU RI TE L — Art. 9. Integrazione della disciplina amministrativa dell’attivita' di volo TR AT TA DA 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell’interno puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l’ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato. 2. Il nulla osta puo' essere altres|' richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia' in possesso di titoli abilitanti all’esercizio delle attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che intendono svolgere attivita' di volo nel territorio dello Stato. 3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall’ordinamento CO PI A ON -L IN E per l’esercizio delle attivita' di volo, nonche¤ l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi. Art. 10. Nuove norme sull’identificazione personale 1. All’articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: ß2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.ý. 2. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: ßnon oltre le dodici oreý, sono aggiunte le seguenti: ßovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorita' consolare o di un interpreteý. 3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: ßda un imputato all’autorita' giudiziariaý, sono inserite le seguenti: ßo da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indaginiý. 4. Dopo l’articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente: GA ZZ ET TA 2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l’Italia abbia aderito. 3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ße previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato risiede, che puo' essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.ý. 4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. 5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' inserito il seguente: Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 ßArt. 497-bis. Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.ý. Art. 11. Permesso di soggiorno elettronico 1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: ß8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di ö 7 ö

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