GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ßArt. 2-bis.
1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni
di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce
istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali
esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di
sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri
congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.ý.
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Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa
dell’attivita' di volo
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 731
del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968,
n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre
disposizioni di legge o di regolamento concernenti le
attivita' di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre
forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell’interno puo'
disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque
denominati e l’ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di
controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il nulla osta puo' essere altres|' richiesto per gravi
motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia
gia' in possesso di titoli abilitanti all’esercizio delle attivita' di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento nazionale, che
intendono svolgere attivita' di volo nel territorio dello
Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato
rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che
ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli
attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall’ordinamento
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per l’esercizio delle attivita' di volo, nonche¤ l’inefficacia
nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in
altri Paesi.
Art. 10.
Nuove norme sull’identificazione personale
1. All’articolo 349 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
ß2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale
e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita'
personale del soggetto, previa autorizzazione scritta,
oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del
pubblico ministero.ý.
2. All’articolo 349, comma 4, del codice di procedura
penale, dopo le parole: ßnon oltre le dodici oreý, sono
aggiunte le seguenti: ßovvero, previo avviso anche orale
al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel
caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorita' consolare o di un interpreteý.
3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice
penale, dopo le parole: ßda un imputato all’autorita'
giudiziariaý, sono inserite le seguenti: ßo da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorita' o alla
polizia giudiziaria delegata alle indaginiý.
4. Dopo l’articolo 497 del codice penale e' inserito il
seguente:
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2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese
internazionali cui l’Italia abbia aderito.
3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ße previo nulla osta del questore
della provincia in cui l’interessato risiede, che puo'
essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o
la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di
armi.ý.
4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune
che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato
ritiro.
5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
e' inserito il seguente:
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
ßArt. 497-bis.
Uso, detenzione e fabbricazione
di documenti di identificazione falsi
Chiunque e' trovato in possesso di un documento
falso valido per l’espatrio e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un
terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il
documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso
personale.ý.
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
ß8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del
13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta
di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli
recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di
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