GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27-7-2005
Serie generale - n. 173
porto massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto
del 21 marzo 2005, altres|' citato nelle premesse, recante
l’emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Visti, altres|' , gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Per quanto non espressamente disposto dal presente
decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato
decreto del 21 marzo 2005.
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e'
stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Art. 2.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l’osservanza delle modalita' indicate negli
articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 marzo 2005, entro
le ore 11 del giorno 26 luglio 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
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Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni
di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
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Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato;
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vedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore della Direzione seconda del medesimo Dipartimento;
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Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo
comma dell’art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
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Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 21 luglio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi
gia' effettuati, a 66.997 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 21 marzo, 20 aprile,
23 maggio e 22 giugno 2005 con i quali sono state
disposte le emissioni delle prime otto tranches dei Certificati di credito del tesoro ßzero couponý della durata
di ventiquattro mesi (ßCTZ-24ý) con decorrenza
31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007;
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Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei
suddetti Certificati di credito del tesoro ßzero couponý;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante riordino della disciplina dei redditi di capitale
e dei redditi diversi, ed in particolare l’art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni
senza cedole;
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento
della decima tranche dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento dell’ammontare nominale
indicato all’art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori ßspecialisti in
titoli di Statoý, individuati ai sensi dell’art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio
1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che
abbiano partecipato all’asta della nona tranche con
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al ßprezzo di esclusioneý. La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 marzo 2005, in
quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta relativa alla tranche di
cui all’art. 1 del presente decreto.
Gli ßspecialistiý potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 luglio 2005.
Decreta:
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Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni
d’asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del
medesimo decreto del 21 marzo 2005.
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
nonche¤ del decreto ministeriale del 22 aprile 2005,
entrambi citati nelle premesse, e' disposta l’emissione di
una nona tranche di ßCTZ-24ý, con decorrenza
31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all’im-
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine
non verranno prese in considerazione.
L’importo spettante di diritto a ciascuno ßspecialistaý nel collocamento supplementare e' pari al rapporto
fra il valore dei certificati di cui lo specialista e' risultato
aggiudicatario nelle ultime tre aste ßordinarieý dei
ßCTZ-24ý, ivi compresa quella di cui all’art. 1 del pre-
ö 21 ö
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