GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 12. Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell’imputato ßArt. 66-bis. Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato Nuove norme in materia di misure di prevenzione 1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: ß2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.ý. 2. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato. 3. All’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: ß1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all’interessato il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.ý. 4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: GA ZZ ET TA 1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: Art. 14. ON -L IN E identita' e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.ý. GU RI TE L — 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorita' giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale.ý. Art. 13. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo DA 1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: ßnon inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anniý sono sostituite dalle seguenti: ßnon inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anniý. TR AT TA 2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ßm-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale.ý. 2. All’articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: ßArt. 5. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne l’allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l’obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.ý. 5. All’articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: ßIn ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali e' consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.ý. 6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l’articolo 1 e' inserito il seguente: Congelamento dei beni b) al comma 3, le parole: ßspecifici elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fugaý sono sostituite dalle seguenti: ßspecifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fugaý. 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CO PI A a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ßo di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democraticoý; ßArt. 1-bis. ö 8 ö

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