GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La declaratoria di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, relativamente alla categoria specializzata 0S18 prevede ßlavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materialeý. L’Autorita', con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e) dell’allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32 puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l’Autorita' ha, poi, chiarito che: ... la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 puo' essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e non puo' essere attribuita quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi. GU RI TE L — GA ZZ ET TA Anche in ordine al requisito di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, e' stato precisato che i contratti d’appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all’entrata in vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in cui vigeva prima il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e successivamente il decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria specializzata OS18 venivano ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilita' di uno stabilimento di produzione. Considerato in diritto. ON -L IN E EØ stato precisato, infatti, che non puo' essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all’interno del cantiere allestito per una determinata commessa, posto che l’attivita' delle imprese di costruzione e' caratterizzata dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilita' di uno stabilimento per tutta la durata di validita' dell’attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 CO PI A TR AT TA DA Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l’AGI ha osservato che l’utilizzo di termini come ßproduzione in stabilimento o propri stabilimentiý sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In questo senso e' da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si e' mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l’AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto, non puo' nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilita' di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno stabilimento in una citta' X si debba trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La F.IN.CO. ha richiamato quanto indicato nell’atto di segnalazione ed, in particolare, la necessita' che la qualificazione nella categoria specializzata OS18 puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti. L’elemento di novita' introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria specializzata OS18 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/1982 e n. 304/1998, e stato quello di introdurre la locuzione produzione in stabilimento. La novita', pertanto, e' stata quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacita' aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18. L’esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacita' ed organizzazione aziendale e' stata determinata dalla specificita' tecnica degli elementi rientranti in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarita' della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici e', di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualita' nei propri stabilimenti. La precedente normativa dell’Albo Nazionale dei Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da cio' deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all’uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altres|' , l’infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, e' sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale ö 40 ö

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