GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27-7-2005
Serie generale - n. 173
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei
confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce
dei recenti gravissimi episodi con l’introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonche¤ di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle
comunicazioni, per l’innovazione e le tecnologie, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle
finanze;
Art. 1.
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Emana
il seguente decreto-legge:
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Colloqui a fini investigativi
per il contrasto del terrorismo
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1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
ß1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli
uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei
carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini
in materia di terrorismo, nonche¤ agli ufficiali di polizia
giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo
della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per
la prevenzione e repressione dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.ý;
b) al comma 2, le parole: ßAl personale di polizia
indicato nel comma 1ý sono sostituite dalle seguenti:
ßAl personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bisý.
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modificazioni, e di cui all’articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: ßdecreto
legislativo n. 286 del 1998ý, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del
1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell’ordine democratico, vi e' l’esigenza
di garantire la permanenza nel territorio dello Stato
dello straniero che abbia offerto all’autorita' giudiziaria
o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche su
segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze
di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno,
di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo puo' essere rinnovato per motivi di
giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in
caso di condotta incompatibile con le finalita' dello
stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica,
dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello
Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumita'
delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo
straniero puo' essere concessa la carta di soggiorno,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del
decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
per motivi di prevenzione del terrorismo
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5,
e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il
prefetto puo' disporre, informando preventivamente il
Ministro dell’interno, l’espulsione dello straniero
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