14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 12.
Segnalazione delle variazioni, mantenimento
dell’iscrizione e aggiornamento dell’elenco
1. Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare
all’amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini
dell’iscrizione all’elenco stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC
(*), a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni
possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
3. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di
cui sopra dà luogo al provvedimento di cancellazione di
cui al precedente art. 11.
4. L’Amministrazione ogni anno provvederà all’aggiornamento dell’elenco, prendendo in esame, secondo le
modalità di cui all’art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine ed entro quello del 30 settembre di
ogni anno.
5. Durante il procedimento di aggiornamento possono
essere disposte altresì, cancellazioni, sospensioni o reiscrizioni degli operatori economici secondo il precedente
art. 11.
6. L’elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalità di cui
all’art. 7.
7. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti
interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a
quello dell’iscrizione all’elenco, il perdurare del possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 del codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria
e tecnico professionale di cui al precedente art. 7.
8. I soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire
all’amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno,
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato
C, da far pervenire secondo le modalità di cui all’art. 6.
9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il
termine suddetto comporta l’automatica cancellazione
dall’elenco.
Serie generale - n. 265
fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti
dall’art. 7, lettere B e C.
2. La domanda dev’essere presentata in conformità a
quanto disposto dall’art. 8 esclusivamente per le categorie di specializzazione e le sottocategorie di cui si chiede
l’inserimento.
Art. 14.
Pubblicit��
1. L’esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell’amministrazione dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico
dell’amministrazione www.politicheagricole.gov.it
Art. 15.
Trattamento dati personali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato
«Codice in materia di protezione dei dati personali», si
informa che l’amministrazione gestirà l’archivio di dati
personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione
all’elenco dei prestatori di servizi.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle
norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti
operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto,
comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno
effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con
l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
trattati. L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 16.
Art. 13.
Disposizione finale
Estensione dell’iscrizione
Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e
forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret
I - logistica.
1. L’operatore già iscritto può successivamente chiedere di essere iscritto ad altre sottocategorie con apposita domanda che sarà oggetto di valutazione nella fase
di aggiornamento annuale, laddove vi sia capienza nel
(*) Le comunicazioni di cui all’art. 12 comma 2 potranno essere
inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.direzione@pec.politiche
agricole.gov.it - Richiesta informazioni: pemac1@mpaaf.gov.it Fax 06/46652898/9 - Responsabile della gestione dell’elenco: Tomagè
Patrizia - Unità Pemac I della Direzione generale della pesca marittima
e dell’acquacoltura – Roma.
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Roma, 24 settembre 2014
Il direttore generale: R IGILLO