14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 12. Segnalazione delle variazioni, mantenimento dell’iscrizione e aggiornamento dell’elenco 1. Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare all’amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC (*), a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 3. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11. 4. L’Amministrazione ogni anno provvederà all’aggiornamento dell’elenco, prendendo in esame, secondo le modalità di cui all’art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine ed entro quello del 30 settembre di ogni anno. 5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte altresì, cancellazioni, sospensioni o reiscrizioni degli operatori economici secondo il precedente art. 11. 6. L’elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalità di cui all’art. 7. 7. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7. 8. I soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire all’amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato C, da far pervenire secondo le modalità di cui all’art. 6. 9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il termine suddetto comporta l’automatica cancellazione dall’elenco. Serie generale - n. 265 fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall’art. 7, lettere B e C. 2. La domanda dev’essere presentata in conformità a quanto disposto dall’art. 8 esclusivamente per le categorie di specializzazione e le sottocategorie di cui si chiede l’inserimento. Art. 14. Pubblicit�� 1. L’esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell’amministrazione dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell’amministrazione www.politicheagricole.gov.it Art. 15. Trattamento dati personali 1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che l’amministrazione gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco dei prestatori di servizi. 2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Art. 16. Art. 13. Disposizione finale Estensione dell’iscrizione Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret I - logistica. 1. L’operatore già iscritto può successivamente chiedere di essere iscritto ad altre sottocategorie con apposita domanda che sarà oggetto di valutazione nella fase di aggiornamento annuale, laddove vi sia capienza nel (*) Le comunicazioni di cui all’art. 12 comma 2 potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.direzione@pec.politiche agricole.gov.it - Richiesta informazioni: pemac1@mpaaf.gov.it Fax 06/46652898/9 - Responsabile della gestione dell’elenco: Tomagè Patrizia - Unità Pemac I della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – Roma. — 52 — Roma, 24 settembre 2014 Il direttore generale: R IGILLO

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