14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Se l’operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’ attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione. Per i soggetti di cui all’art. 34 lettere b) e c) del codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l’iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone il raggruppamento. C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale. Servizi Analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per sottocategoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - I.V.A. esclusa - almeno pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco. Per servizio analogo si intende un servizio che anche se non identico riguardi attività simili almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti quelle definite nella sottocategoria per la quale si chiede l’iscrizione (C.d.S. n. 7525/2010). Per i soggetti di cui all’art. 34, lettere b) e c) del codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione o dal RTI che chiede l’iscrizione. Art. 8. Documenti per l’iscrizione Entro i termini di cui all’art. 6, gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in plico chiuso e sigillato che deve riportare all’esterno le seguenti indicazioni: a) ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A., sede legale e sede amministrativa, fax e PEC; b) dicitura «Non aprire - Domanda di iscrizione all’elenco fornitori»; c) sottocategoria per la quale è stata presentata l’istanza di partecipazione. All’interno il plico deve contenere: 1. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il soggetto attesti i requisiti di partecipazione in conformità al modello allegato A; 2. eventuale dichiarazione resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del codice e, quindi, dal responsabile tecnico e/o direttore tecnico ed altresì: nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato; nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza; nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari; nel caso di S.n. c. da tutti i soci. Serie generale - n. 265 A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente provvedimento. NOTA BENE. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato. ATTENZIONE: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 3. referenza bancaria in originale. Si precisa che in caso di presentazione di istanze per più sottocategorie l’originale potrà essere inserito in una sola di esse e nelle altre potrà essere allegata copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 precisando la sottocategoria nel cui plico è stata collocato l’originale. Art. 9. Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione 1. Scaduto il termine per la presentazione di cui all’art. 6, il responsabile per la gestione dell’elenco provvede all’esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute. 2. L’amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all’art. 6, comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie per cui ciascun soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l’amministrazione ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tale termine ne darà comunicazione sul sito con atto motivato. 3. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti da parte dell’amministrazione il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. 4. Qualora l documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformità da quanto prescritto all’art. 8, l’istante sarà invitato a regolarizzare entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell’inserimento in graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo della documentazione integrativa che completa l’istanza. 5. Qualora la documentazione sia completa ma necessiti di chiarimenti, l’istante sarà invitato a fornirli entro un termine di 10 giorni. Ai fini dell’inserimento n graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo dell’istanza originaria. 6. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al sistema per le categorie o sottocategorie, per le quali è stata richiesta l’iscrizione, l’amministrazione potrà accogliere in modo parziale l’istanza. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al sistema per alcuna delle sottocategorie, l’amministrazione respingerà l’istanza. — 50 —

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