14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte
della S.S. 45 bis “della Gardesana Occidentale”, della variante all’abitato di Arco, che si estende dal km 116,678
al km 119,147, e la contestuale declassificazione a strada
comunale del tratto sotteso e del tratto finale della S.S.240
dir “Nago – Arco”;
Visto il parere favorevole del Comune di Arco, espresso con nota n. 24995 del 16 ottobre 2012;
Visto il voto n. 72/13 reso nell’adunanza del 13 marzo 2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 45 bis
della nuova variante all’abitato di Arco e della contestuale declassificazione a strada comunale del relativo tratto
sotteso e del tratto finale della S.S. 240 dir.;
Decreta:
Art. 1.
La variante all’abitato di Arco, di lunghezza pari a km
3,285, composta dal tratto finale della S.S. 249 “della
Gardesana Orientale” dalla progr. km 100,462 alla progr.
km 101,130 della lunghezza di km 0,668, e dal tratto finale della S.P. 118 “di San Giorgio” dalla progr. km 3,750
alla progr. km 6,367 della lunghezza di km 2,617, che
sottende il tratto di S.S. 45 bis dal km 116,678 al Km
119,147, è classificata strada statale S.S. 45 bis variante
di Arco (TN).
Art. 2.
A seguito dell’inglobamento del tratto finale S.S. 249
nella variante all’abitato di Arco quale parte della S.S. 45
bis, l’estensione della S.S. 249 si riduce da km 10,108 a
km 9,440, la progressiva finale varia dal km 101,130 al
km 100,462 e il nuovo caposaldo finale coincide con il
km 116,778 della nuova S.S. 45 bis variante di Arco.
Art. 3.
Il tratto finale della S.S. 240 dir, dalla progr. km 4,832
alla progr. km 5,662, della lunghezza di km 0,830, è declassificato e trasferito al Comune di Arco; l’estensione
della S.S. 240 dir si riduce da km 5,662 a km 4,832, il
nuovo caposaldo finale coincide con il km 118,930 della
nuova S.S. 45 bis variante di Arco.
Art. 4.
Il tratto esistente di S.S. 45 bis, dal km 116,678 al km
119,147 della lunghezza di km 2,469, sotteso dalla nuova
viabilità, è declassificato e trasferito al Comune di Arco.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2014
Il Ministro: LUPI
14A08696
Serie generale - n. 265
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2014.
Avvio della procedura per l’istituzione dell’elenco degli
operatori economici di fiducia della Direzione generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura per l’espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all’affidamento di appalti di servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive
modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2013 n. 105 reca «Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE»;
Visto in particolare l’art. 27 del predetto decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che per contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto
o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, previsti all’art. 19 del medesimo
decreto legislativo, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
Visto inoltre l’art. 125 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 recante «Lavori, servizi e forniture in
economia» che la possibilità di scegliere gli operatori
economici per l’affidamento dei servizi in economia tramite appositi elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti;
Visto infine l’art. 19 lettera f) del decreto legislativo
n. 163/06 «concernente i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente
alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della
sua attività, a condizione che la presentazione del servizio
sia interamente retribuita da tale amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
5 ottobre 2010 n. 207 recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”»;
Visto il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del
Consiglio europeo recante il Fondo europeo per la Pesca
(F.E.P.);
Visto in particolare l’art. 40 del regolamento FEP,
che nell’ambito dell’Asse prioritario 3 - misure di inte-
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