14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
nisteriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione
e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso
i presidi ospedalieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 dicembre 1996, n. 292;
Visti i decreti del Ministro della salute:
3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità
per la donazione del sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85;
3 marzo 2005, recante «Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile
2005, n. 85;
21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema
informativo dei servizi trasfusionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;
Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei
suoi prodotti per gli anni 2008-2013, rispettivamente approvati con decreti ministeriali 11 aprile 2008, 17 novembre 2009, 20 gennaio 2011, 7 ottobre 2011, 4 settembre
2012 e 29 ottobre 2013;
Visto l’Accordo tra il governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
16 dicembre 2010 (rep. Atti n. 242/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113;
Visto l’Accordo tra il governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee Guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. Atti
n. 149/CRS);
Considerato che l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti costituisce, ai sensi dell’art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale
e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità
quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni
trasfusionali necessari per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che essa si fonda sul principio etico
della donazione volontaria, periodica, responsabile e non
remunerata;
Considerato altresì che l’autosufficienza è un obiettivo
cui concorrono tutte le regioni e le province autonome,
le quali a tal fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio,
controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di
interesse regionale, interregionale e nazionale;
Vista la nota del 16 aprile 2014 con la quale il Centro
nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate
assieme alle strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali, per la definizione del programma di
autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti
per l’anno 2014;
Serie generale - n. 265
Considerato che tali indicazioni sono state elaborate sulla base della rilevazione dei principali risultati dei
predetti Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni dal 2008 al 2013, che
costituiscono una base informativa indispensabile per la
programmazione relativa all’anno 2014;
Tenuto conto che tali indicazioni, condivise anche
dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di
sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per sé un programma organico, articolato
ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo
stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto
condivisibile e applicabile quale Programma di autosufficienza nazionale per l’anno 2014;
Acquisito l’accordo della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta dell’11 settembre 2014;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio
dell’autosufficienza del sistema trasfusionale italiano per
l’anno 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge
21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l’anno 2014, di cui all’Allegato
A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il programma di cui al comma 1, incentrato sugli
elementi strategici prioritari per l’autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua
i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione
necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli
indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per
il perseguimento degli obiettivi strategici posti con il
Programma nazionale di autosufficienza del sangue e dei
suoi prodotti per l’anno 2013.
3. L’attuazione del programma è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.
4. La realizzazione del programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2014
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4989
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