14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo. 6. Quando una Parte viene a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti dall’altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati. 7. Ciascuna Parte informa l’altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all’altra Parte o ricevuti dall’altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o possano dare adito a dubbi significativi. Serie generale - n. 265 3. La Parte richiesta può sollecitare alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l’adeguata esecuzione della richiesta. 4. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l’esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio Stato, può differire l’esecuzione della richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla Parte richiedente e da questa accettate espressamente. 5. Salvo che la legislazione nazionale stabilisca altri limiti temporali, la Parte richiesta deve comunicare i risultati della richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. Art. 7. Art. 5. Diniego d’assistenza Richieste di assistenza 1. La cooperazione nell’ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza pervenute dalla Parte interessata o su iniziativa della Parte che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l’altra Parte. 2. Una Parte può trasferire, in assenza di richiesta, informazioni all’altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d’interesse per quest’ultima. 3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, ovvero per via telematica. 4. Le richieste di assistenza contengono: a) il nome dell’organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell’organismo della Parte cui è indirizzata la richiesta di assistenza; b) informazioni dettagliate sul caso; c) lo scopo e i motivi della richiesta; d) una descrizione dell’assistenza richiesta; e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all’effettiva esecuzione della richiesta. 1. Ai sensi del presente Accordo, l’assistenza può essere negata, in tutto o in parte, nei seguenti casi: a) l’esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alla sovranità, sicurezza o interessi nazionali dello Stato della Parte richiesta; b) l’esecuzione della richiesta è in conflitto con le proprie leggi nazionali o con gli impegni internazionali dello Stato della Parte richiesta; c) la richiesta non è collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza; d) l’esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini e alle altre attività svolte dall’altra Parte. 2. Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare l’assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte richiedente per verificare se l’assistenza può essere fornita a condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora accetti di ricevere l’assistenza alle condizioni stabilite dalla Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni. 3. La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta. Art. 8. Art. 6. Autorità competenti ed obbligo a cooperare Esecuzione della richiesta 1. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all’esecuzione della richiesta nel modo più rapido e completo possibile. 2. Nel corso dell’esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta. 1. Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono: a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politi- — 4 —

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